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Tribunale per i Minorenni di Bologna - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Bologna
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Competenza per materia

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, decide in composizione collegiale con quattro giudici: due giudici professionali (c.d. togati) - il presidente e un giudice a latere - e due giudici onorari , un uomo e una donna, "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia". (l'origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato).

Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in Collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante.

Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello di Bologna, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Bologna, si estende a tutto il territorio della Regione - per questo è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna - la sede è Bologna.

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore.

In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. Il T.M. ha perciò competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e in questo ambito esercita anche le funzioni di Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà.

La competenza del T.M. in materia civile non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).

Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli. Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e può dichiarare l'interdizione nell'ultimo anno della minore età (art. 416 C.C.).

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 all'1.1.2013 non rientrano più nell'ambito della competenza civile del Tribunale minorenni i provvedimenti che regolano l'affidamento dei figli di genitori non sposati, che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione di conflitto rispetto all'esercizio della potestà genitoriale (art. 317 bis codice civile).
Detta competenza spetta ora al Tribunale ordinario

Il Tribunale per i Minorenni è l'ufficio  che ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.

Competenze civile/amministrativo ed adozione.
Con l'entrata in vigore del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975, le competenze del T.M. in materia civile, vengono molto ampliate.
Anche con la successiva legge sull' "affidamento familiare e dell'adozione" (l.. 184/83) vengono introdotte sostanziali modifiche.
Le sue competenze sono concernenti, quindi, la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità  genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adozione.
Per quello che riguarda quest'ultimo istituto, è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa.

Inoltre dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere nonché quelle in conformità alla Convenzione dell'Aja ed a convenzioni bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro del minore nel luogo di residenza/dimora abituale ovvero di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio.

Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (Legge 10 dicembre 2012, n. 219) alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite, con decorrenza 01.01.2013, al Tribunale Ordinario.

Secondo il modificato art. 38 disp. att. cod.civ., "Per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al giudice ordinario".

Il Tribunale per i Minorenni decide in camera di consiglio con collegio generalmente composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari (un maschio ed una femmina).

Di seguito si rappresentano le competenze più significative.

Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:

proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. 184/83);

verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata  (art. 74 L. 184/83);

disposizioni  concernenti  l'erogazione temporanea in  favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 l.184/83) ; 

autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 c.c.);

nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.); 

decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.); 

reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332  c.c.); 

controllo della responsabilità genitoriale   ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.); (NOTA: in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario ).

rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);  

riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335  c.c.);  

autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);  

autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83);

autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998);

procedure per il rimpatrio dei minori sottratti  ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 - art. 7);

opposizione al decreto di liquidazione al difensore con gratuito patrocinio (a spese dello stato) (art. 84 DPR 115/2002).

Procedimenti  di adottabilità e di adozione:

procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori riconosciuti (art. 8 e ss. l. n. 184/1983);

procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 e ss. L. 184/83); 

revoca dello stato di adottabilità (art. 21 e ss.  l. 184/83);

adozioni nazionali  (art 25 e ss e  l. n. 184/1983);   

adozioni internazionali (art  29 e ss. l. n. 184/1983);   

adozioni in casi particolari (art. 44 e ss. L. n. 184/83); 

Procedimenti civili contenziosi:

 l'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);

legittimazione  (art. 284 c.c.);  

autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;  

In campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.

Sono inoltre in funzione gli uffici:

Spese di giustizia compredente le liquidazioni delle parcelle degli avvocati, consulenti tecnici, interpreti;

Recupero crediti.

                                                         

Il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da coloro che al momento del fatto erano minorenni.
Il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.). Tuttavia in questi casi può essergli applicata la misura di sicurezza delle prescrizioni, della permanenza in casa ovvero del collocamento in comunità qualora se ne accerti la pericolosità sociale.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna è territorialmente competente per tutti i reati commessi da minorenni su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna..
Proprio in considerazione della minore età dell'autore del reato e della sua personalità ancora in evoluzione, il procedimento penale, pur essendo regolato, come quello previsto a carico di soggetti maggiorenni, dalle norme del codice di procedura penale, presenta le particolari specificità disposte dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per adeguarlo alla personalità e alle esigenze educative del minorenne .
Al fine di agevolare l'avvio di chiunque vi abbia interesse di un percorso di conoscenza e di orientamento, qui di seguito abbiamo fornito un sommario esame delle principali caratteristiche del procedimento penale minorile .
Innanzitutto occorre evidenziare che il giudice minorile è collegiale: esso è composto, oltre che da giudici togati anche da giudici onorari, un uomo e una donna, esperti in materia, che hanno il compito specifico di contribuire alla valutazione della personalità del minore.
Partecipano ,poi, al processo i genitori e gli operatori del USSM (ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni dell'amministrazione della giustizia- art. 6 d.p.r. 448\88).
Quanto ai genitori la loro presenza è prevista al fine di garantire, secondo l'art. 12 d.p.r. 448\88, assistenza affettiva e psicologica al minore, ma non è infrequente che venga loro richiesta una collaborazione più attiva sia per acquisire maggiori elementi di conoscenza sul giovane, sia per stimolare il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare negli interventi a sostegno del minore.
In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale e Procura) si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM) e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Tali servizi hanno il compito di relazionare sulle condizioni di vita personali e familiari del minore, sulla sua personalità, di proporre le attività più utili per il minore e predisporre, ove possibile, un progetto educativo individualizzato.

Non è prevista la costituzione di parte civile della persona offesa .
In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale e Procura), con il consenso dell'autore e\o della vittima del reato può attivare il percorso di mediazione penale e inviare il caso all'Ufficio di Mediazione presso il comune di Bologna ( con competenza per tutti i reati commessi nella Regione Emilia Romagna) per la verifica della fattibilità del percorso mediativo (cfr linee guida nella apposita sezione) .
La mediazione penale: "è il procedimento che permette,alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)" (Raccomandazione (99)19 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999).
Si tratta di un procedimento informale ispirato alla segretezza delle dichiarazioni, in cui le parti, guidate da un'equipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi, discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, e progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente anche impegni volontari di riparazione - simbolica o materiale - del danno causato".
L'ADESIONE E' SPONTANEA e LIBERA e può essere revocata in ogni momento.
Le fasi del processo:
Le indagini preliminari
Tale fase è svolta dal GIP, organo monocratico, che interviene per convalidare arresti, fermi e accompagnamenti dei minori, ovvero per disporre nei loro confronti l'applicazione di una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero.
Le misure cautelari a cui possono essere sottoposti gli indagati minorenni:
prescrizioni inerenti attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative;
permanenza in casa; collocamento in comunità custodia cautelare in un istituto penale per minorenni. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip inoltre pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue e che il comportamento posto in essere dal minore è stato occasionale.
L'udienza preliminare
E' celebrata dal GUP – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari – ed è finalizzata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio di un minore formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità che venga sottoposto a processo.
Nel processo minorile l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento.
Infatti, con il consenso dell'imputato, il GUP può pronunciare:
sentenza di non luogo a procedere per concessione all'imputato del perdono giudiziale sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto
sentenza di non luogo a procedere per incapacità di intendere e volere ovvero di non raggiunta maturità dell'imputato (con eventuale applicazione di una misura di sicurezza, qualora se ne sia accertata la pericolosità sociale).
sentenza di condanna o assoluzione all'esito di giudizio abbreviato.
Non è previsto il patteggiamento per gli imputati minorenni.
Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando il Giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, sospende il processo nei suoi confronti, disponendo che egli segua un percorso rieducativo (cd. messa alla prova) secondo un programma concordato con gli operatori dei servizi sociali (Ussm), al fine di verificare se, con il sostegno dei servizi sociali, riuscirà ad orientare la sua condotta su modelli di civile convivenza.
All'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. In caso negativo il processo riprende il suo corso. Il dibattimento
Si celebra dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari quando non è stato possibile definire il procedimento all'udienza preliminare e il giudice dispone il rinvio a a giudizio.
L'esecuzione della pena
E' affidata sia ad un Collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari sia ad un Magistrato in composizione monocratica, e riguarda i soggetti condannati per reati commessi nella minore età.
La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato.
In tale fase si applicano integralmente le norme previste dalla L. 354\75 dell'ordinamento penitenziario.
Nel Tribunale per i Minorenni di Bolognasi celebrano:

  • una udienza penale dibattimentale ogni settimana, il mercoledì.
  • due udienze del Giudice per l'Udienza Preliminare ogni settimana, il martedì, il giovedì.
  • due udienze del Giudice delle Indagini Preliminari ex art. 27 DPR 448/88 (dichiarazione di irrilevanza penale del fatto) il martedì e il giovedì.
  • una o due udienze di sorveglianza al mese, il giovedì.
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